NOMINA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER LA DONNA VITTIMA DI TRUFFA AMOROSA

di Alessia Deleo

Con una recente sentenza, il Tribunale di Ravenna (sentenza n.102 del 2021) ha rigettato la richiesta di inabilitazione avanzata dal coniuge e dalle figlie di una donna vittima di truffa sentimentale, ritenendo idonea invece la misura dell’amministrazione di sostegno.

IL CASO: il marito e le figlie di una donna ricorrono al Tribunale affinchè venga dichiarata l’inabilitazione rispettivamente della moglie e della madre e venga nominato nel suo interesse un curatore. I ricorrenti riferiscono che ormai da diverso tempo la donna elargisce diverse ed ingenti somme a uomini conosciuti sui social e con cui intrattiene rapporti solo a distanza, messaggiando con gli stessi tramite Facebook e WhatsApp. Inoltre, i ricorrenti riferiscono che la donna sarebbe anche convinta di essere sposata con uno di questi uomini, da cui avrebbe avuto un’altra figlia.

Quanto addotto dai familiari è stato accertato nella fase istruttoria, durante la quale sono emersi i pagamenti in favore di un uomo per l’importo di € 35.000,00 e di un altro uomo per l’importo di € 8.000,00.

Nel costituirsi in giudizio, la donna ha chiesto il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti, ritenendosi non affetta da alcuna patologia psichica ed evidenziando invece solo il suo stato di solitudine in cui versa.

Per il Tribunale di Ravenna non vi è alcun dubbio che la donna sia stata vittima di truffa sentimentale e che la stessa si trovi in una condizione di vulnerabilità che la espone a raggiri da parte di terzi, soggetti senza scrupoli, che potrebbero approfittare -come di fatto è accaduto- di tale sua situazione di infermità psichica.

Tuttavia, il Tribunale di Ravenna ritiene non idonea la misura richiesta dell’inabilitazione, in quanto il curatore può occuparsi solo della straordinaria amministrazione (e quindi non anche della gestione ordinaria del patrimonio) e non è tenuto ad occuparsi della cura della persona, ritenendo invece idonea la misura dell’amministrazione di sostegno.

Per tale motivo, il Giudicante rigetta il ricorso e dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare, provvedendo nel frattempo a nominare un amministratore di sostegno provvisorio, affinchè la donna non venga lasciata sola e priva di tutela nel periodo intermedio, nell’attesa della nomina dell’amministratore di sostegno definitivo.