Indennità di frequenza minori

Indennità di frequenza per minori di 18 anni: come richiederla

Affrontare le difficoltà legate alla crescita di un figlio con problemi di salute o disabilità rappresenta un percorso impegnativo per ogni famiglia. Oltre alle preoccupazioni quotidiane e all’impegno emotivo, le cure, le visite specialistiche e i percorsi riabilitativi comportano spesso spese importanti che possono pesare sul bilancio familiare. Per offrire un aiuto concreto, lo Stato mette a disposizione una specifica prestazione economica a sostegno dei più piccoli.

Stiamo parlando dell’indennità di frequenza, una misura assistenziale erogata dall’INPS pensata per favorire l’inserimento scolastico, formativo o terapeutico dei ragazzi fino al compimento della maggiore età. Se vi trovate a gestire una situazione complessa con vostro figlio e desiderate capire come funziona questo contributo economico, quali sono i requisiti necessari e quali passaggi seguire per ottenerlo, questa guida vi accompagnerà passo dopo passo in modo semplice e chiaro.

Che cos’è l’indennità di frequenza e a chi si rivolge

L’indennità di frequenza è un sostegno economico mensile introdotto dalla Legge 289/1990. Non si tratta di una pensione permanente, ma di un contributo temporaneo collegato all’effettiva frequenza di percorsi scolastici, centri di riabilitazione o corsi di formazione professionale riconosciuti.

Il beneficio è destinato esclusivamente ai cittadini minorenni che si trovano in determinate condizioni di salute e che necessitano di un supporto continuo per il loro percorso di crescita e apprendimento.

Per poter accedere alla misura, il minore deve possedere specifici requisiti sanitari e anagrafici definiti dalla legge:

  • età anagrafica: avere un’età inferiore ai 18 anni al momento della domanda;
  • condizione sanitaria certificata: presentare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della propria età, oppure un’ipoacusia con perdita uditiva superiore ai limiti previsti dalle tabelle ministeriali;
  • cittadinanza e residenza: essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, con residenza stabile e continuativa in Italia;
  • requisito di frequenza continuativa: essere regolarmente iscritti e frequentare asili nido, scuole di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale o centri ambulatoriali specializzati in trattamenti terapeutici e riabilitativi.

La verifica congiunta di queste condizioni rappresenta il punto di partenza per verificare il diritto al beneficio prima di procedere con la richiesta amministrativa.

Requisiti economici, importi e durata dell’assegno

Trattandosi di una prestazione assistenziale legata al bisogno economico, l’erogazione dell’indennità di frequenza non dipende dal reddito dell’intero nucleo familiare (ISEE), ma esclusivamente dal reddito personale del minore, che per legge non deve superare la soglia limite annuale stabilita per le prestazioni di invalidità civile.

L’importo dell’assegno mensile viene rivalutato ogni anno dall’INPS e corrisponde a quello previsto per l’assegno mensile di invalidità civile.

La durata e le modalità di erogazione del contributo seguono regole molto precise legate all’effettiva frequenza delle attività:

  • erogazione durante l’anno scolastico: per chi frequenta la scuola, il sussidio viene corrisposto di norma per 9 mensilità (da ottobre a giugno), ovvero per i soli mesi di effettiva frequenza delle lezioni;
  • erogazione per l’intero anno: se il minore frequenta centri di riabilitazione o percorsi terapeutici continuativi anche durante il periodo estivo, il pagamento può coprire tutte le 12 mensilità annuali, previa presentazione di idonea certificazione;
  • incompatibilità con altre indennità: l’indennità di frequenza non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento né con altre forme di indennizzo per cecità o sordità civile.

Conoscere questi aspetti economici permette ai genitori di pianificare con maggiore serenità le spese dedicate ai percorsi educativi e riabilitativi del minore.

Indennità di frequenza minorenni

Come presentare la domanda: i passaggi operativi

La procedura per richiedere l’indennità di frequenza all’INPS è interamente telematica e si articola in due momenti distinti: l’accertamento sanitario preliminare e l’invio della domanda vera e propria.

Il primo passo indispensabile consiste nel rivolgersi al proprio pediatra di libera scelta o al medico curante accreditato, che compilerà e trasmetterà online all’INPS il certificato medico introduttivo, rilasciando alla famiglia un codice identificativo univoco con validità di 90 giorni.

Ottenuto il codice della ricevuta medica, i genitori possono formalizzare la richiesta scegliendo una delle seguenti modalità:

  • online tramite portale INPS: accedendo al servizio dedicato con le proprie credenziali digitali (SPID di livello 2, Carta d’Identità Elettronica CIE o CNS) per conto del minore;
  • contact center INPS: chiamando i numeri dedicati di assistenza telefonica dell’Istituto, muniti di codice fiscale e credenziali;
  • patronati e intermediari di fiducia: affidandosi a un ente di patronato, che gestirà gratuitamente l’intero iter burocratico e l’inserimento dei dati.

Una volta acquisita la domanda, l’INPS convocherà il minore per la visita medica collegiale presso la commissione medica ASL integrata dal medico INPS.

Dopo la visita: approvazione, liquidazione e compimento dei 18 anni

A seguito della visita medica, la commissione redige il verbale sanitario definitivo. Qualora l’esito riconosca le difficoltà persistenti e il diritto all’indennità, l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e all’attivazione dei pagamenti sul conto corrente intestato o cointestato al genitore tutore.

È fondamentale ricordare che, all’inizio di ogni nuovo anno scolastico o ciclo riabilitativo, la famiglia deve comunicare all’INPS la prosecuzione della frequenza tramite un’apposita autodichiarazione telematica, pena la sospensione temporanea del contributo.

Al raggiungimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa automaticamente. Tuttavia, la legge consente al giovane, nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età, di presentare domanda all’INPS per richiedere l’accertamento delle prestazioni di invalidità civile spettanti ai maggiorenni (come l’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità), garantendo così continuità di tutela economica senza interruzioni.

Informarsi per tempo e seguire i passaggi corretti è il modo migliore per assicurare a vostro figlio tutti gli strumenti educativi e terapeutici di cui ha bisogno per crescere al meglio e con piena dignità.