Dimissioni protette di un paziente anziano o affetto da demenza: una questione di grande attualità
La dimissione protetta è la dimissione da un reparto di degenza di un paziente che ha problemi sanitari o sociosanitari per il quale è necessario definire una serie di interventi terapeutico-assistenziali al fine di garantire la continuità assistenziale. Lo scopo di questa pratica è quello di offrire risposte assistenziali appropriate a seconda del singolo paziente e diminuire in conseguenza il numero e la durata delle degenze ospedaliere, evitando di trattenere inutilmente pazienti che non necessitano di interventi terapeutici particolari. Non sempre però le dimissioni risultano in realtà di così semplice soluzione, soprattutto in alcuni casi particolari, come ci spiega Luca Croci, Direttore della RSA Il Palio a Legnano (MI) e Responsabile dell’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ATS Insubria.
“Sono generalmente riconducibili a tre le situazioni critiche quando si parla di dimissioni protette: quando i pazienti vengono dimessi da reparti di cure intermedie dove è possibile rimanere, di norma, per un massimo di 60 giorni a carico del SSR, prorogabili per altri 30 (dopo i quali non è più possibile restare in struttura, pena l’occupazione illecita di un posto letto); quando le dimissioni – in questo caso si tratta solitamente di ospiti anziani di RSA – sono dettate da situazioni di morosità e quando si interrompe il rapporto di fiducia tra paziente/famiglia e la struttura, ossia quando l’equipe medico-assistenziale si scontra con i famigliari sulla gestione e la cura del loro caro. Quando ci si trova di fronte a una di queste situazioni, i problemi da affrontare sono di diverso ordine. In primis quello di dove collocare l’anziano una volta dimesso forzatamente dalla RSA o dal reparto di cura; in secondo luogo per l’ente gestore vi è il problema di interruzione del pubblico servizio e di abbandono di incapace, oltre ad un contratto di ospitalità da rispettare” spiega Luca Croci. “
Le famiglie spesso si rivolgono ad Associazioni per la difesa dei diritti degli assistiti per opporsi alle dimissioni forzate, adducendo proprio le motivazioni sopra citate. Spesso, gli Enti non conoscendo la normativa forniscono indicazioni forvianti.
Inoltre, a favore delle famiglie di malati affetti da demenza, ci sono oggi alcune sentenze, tra cui quella del Tribunale di Monza del 2015 che ha dato ragione alla famiglia di un ospite malato di Alzheimer dimesso per morosità e che è risultato, invece, completamente a carico della Regione Lombardia. Regione Lombardia ha poi chiarito con la DGR 1046 del 2018 dal titolo “Precisazioni in merito agli oneri di ricovero in RSA per ospiti malati di Alzheimer” , che le persone affette da Alzheimer o da altre forme di demenza ricoverate in RSA la cui tipologia di ricovero, per durata e tipo di prestazioni, risulta riconducibile al regime di lungo assistenza sociosanitaria, rientrano nella tipologia di persone non autosufficienti per le quali l’onere del ricovero non grava interamente sul FSR. È prevista pertanto la compartecipazione al costo del servizio da parte della persona ricoverata nella misura del 50% in conformità al principio di cui al DPCM 29.011.2001. Nel caso la stessa non possa sostenere l’onere della retta, è previsto un intervento economico da parte del Comune di residenza, il quale definisce la soglia di accesso alla prestazione agevolata, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
Il problema richiede spesso un approfondimento da parte della struttura, andando a capire – e qui risulta fondamentale la figura dell’Amministratore di sostegno – perché la famiglia non paga la retta. Ci troviamo, infatti, in un momento storico in cui molte famiglie possono avere seri problemi nel poter mantenere il proprio genitore malato cronico e non autosufficiente in una casa di riposo se la pensione, o gli averi, di quest’ultimo non sono sufficienti per pagare la retta. Altra situazione da chiarire è capire se l’ospite /il paziente dimesso abbia bisogno di un altro percorso di assistenza/cura e, in caso, in quale tipo di struttura. Magari, infatti, l’ospite dimesso da un RSA avrebbe avuto comunque bisogno di un ricovero di tipo ospedaliero, quindi non si tratta di abbandono della persona ma di cambiare il tipo di assistenza. Come ci tengo a sottolineare comunque – conclude Croci – bisogna tenere sempre in considerazione il fatto che il diritto alla salute e alla cura è e resta della persona (che si paziente, ospite..) e dunque, finché ne è in grado, deve potersi autodeterminare”.