RICOVERO IN RSA DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
di Alessia Deleo
E’ necessario il consenso del soggetto debole?
Tale domanda è di difficile soluzione e soprattutto non può essere prevista una risposta univoca, dovendo valutare ogni situazione prospettata.
È necessario, infatti, sempre prendere in considerazione le volontà del soggetto debole, da contemperare, tuttavia, con le reali ed effettive esigenze di protezione nei suoi confronti.
È interessante citare una recente decisione adottata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Udine, investito proprio della annosa questione.
La vicenda è molto semplice: l’amministratore di sostegno depositava idonea istanza al Giudice Tutelare al fine di ottenere, oltre ad altre richieste, l’autorizzazione a sottoscrivere, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento della stessa in una struttura, nonostante l’espresso dissenso dell’amministrata.
L’istanza era supportata da una relazione medica attestante l’aggravamento delle condizioni psico-fisiche del soggetto debole; da una relazione redatta dai Sevizi Sociale a seguito di una visita domiciliare avvenuta su espressa richiesta dell’amministratore di sostegno; dal carattere di urgenza di individuare una nuova collocazione dell’amministrata stante la difficoltà della stessa a continuare a vivere all’interno della propria abitazione, nonostante l’attivazione dell’assistenza domiciliare; dalle innumerevoli condotte pericolose tenute dalla stessa per la propria incolumità e per quella degli altri (fughe di gas ed allagamenti) e dalle continue uscite dalla sua abitazione senza l’adozione delle misure di protezione anti-covid19.
Il Giudice Tutelare, analizzati i fatti, supportati da idonea documentazione, ha autorizzato l’amministratore di sostegno a sottoscrivere, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all’immediato inserimento presso una casa di cura e di ricovero a sua scelta, nonostante il dissenso dell’amministrata.
Il Giudice Tutelare, in merito al dissenso del soggetto debole, nell’assumere tale decisione ha ritenuto “di poter adottare come criterio valutativo della genuinità di detto dissenso quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 4/2007, nella parte in cui afferma che se è pur vero che, alla stregua della normativa vigente, il giudice deve tener conto delle richieste dell’interessato, tale doverosa considerazione riguarda, peraltro, il solo caso in cui dette richieste siano compatibili con l’interesse del beneficiario, e tale compatibilità costituisce altresì il criterio guida al quale deve attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni contrasto tra l’amministratore di sostegno ed il beneficiario medesimo, in ordine ad ogni singolo atto gestionale da compiere, a maggior ragione quelli concernenti la tutela della sua salute ed incolumità”.
Rilevante poi anche la situazione indicata dall’amministratore di sostegno ed inerente alla mancanza di consapevolezza dell’amministrata del periodo pandemico attuale, in cui vi è la necessità di adottare tutte le misure di sicurezza e le prescrizioni via via disposte dalle Autorità in termini di cautele per sé e per altri.