ANZIANA TRUFFATA DAL SUO COMMERCIALISTA NOMINATO PROCURATORE
E’ preferibile il rilascio di procura notarile o la nomina di un amministratore di sostegno?
E ci risiamo!! Eh sì, perché le truffe agli anziani, purtroppo, non avranno mai fine. Sono le persone più fragili, spesso senza una rete familiare di protezione e più soggette ai raggiri da parte di persone senza scrupoli e di cui si fidano ciecamente.
E’ infatti di pochi giorni fa la notizia dell’arresto di un commercialista di Busto Arsizio accusato di appropriazione indebita, autoriciclaggio e fatture false.
L’accaduto, purtroppo, non è così raro. Nel 2015, abusando delle condizioni di deficit psichico di un’anziana signora di 84 anni, il libero professionista aveva indotto la stessa a rilasciare in suo favore una procura generale. Dal 2015 sino all’inizio del 2018, il commercialista attraverso prelievi, emissioni di assegni e disinvestimenti, predisposti anche successivamente al decesso della malcapitata (avvenuto nel 2017) era riuscito ad appropriarsi dell’ingente somma di oltre € 350.000,00.
Tale importo era stato reimpiegato nella costituzione di un’attività di consulenza informatica, nella sottoscrizione di due polizze vita a lui intestate e nell’acquisto di monete antiche.
Ma perché tutto questo è stato possibile? Semplice: con il rilascio di una procura notarile (sia essa generale che speciale) nessuno controlla l’operato del rappresentante, ossia di colui in favore del quale viene rilasciata la procura.
Agli istituti di credito, come nel caso di specie, è sufficiente la consegna della procura notarile per consentire al rappresentante di poter operare sul conto corrente bancario intestato al rappresentato, disinvestire ed investire in depositi titoli ed in qualsiasi altra forma di investimento, perché tale operato sia valido.
Inoltre, l’unica persona che di fatto poteva controllare la condotta del commercialista era la stessa che aveva rilasciato la procura in suo favore, ossia una signora anziana di anni 84 con deficit psichico… in pratica, non vi era alcun controllo!!!
Situazione invece nettamente e completamente differente qualora fosse stato nominato, nell’interesse dell’anziana signora, un amministratore di sostegno.
Com’è noto a tutti, i compiti dell’amministratore di sostegno sono espressamente indicati nel decreto di nomina e se non ivi presenti, devono essere preventivamente autorizzati dal Giudice Tutelare, soggetto terzo, che annualmente controlla ed approva – se risulta corretto e valido- l’operato dell’amministratore di sostegno a seguito del deposito della rendicontazione annuale.
Inoltre, anche gli enti di credito, in possesso del decreto di nomina, hanno la possibilità di verificare che l’operazione richiesta dall’amministratore di sostegno (sia quella di prelevare somme, che quella di investire ecc.) sia espressamente indicata nel decreto e pertanto già autorizzata oppure dovrà essere preventivamente presentata idonea richiesta ed autorizzata dal Giudice Tutelare.
L’amministratore di sostegno, poi, dopo aver prestato giuramento di rito, diviene a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e come tale, durante la sua attività, potrebbe incorrere nella commissione di “reati propri”, ossia di reati che sono commessi solo da soggetti titolati di una particolare qualità personale (nel caso di specie, reati commessi da un pubblico ufficiale).
Ci si riferisce, in particolare, a:
- reato di peculato (art. 314 c.p.): ossia l’appropriazione di somme di denaro appartenenti al beneficiario;
- reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.): l’art. 410 c.c. stabilisce espressamente che, nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, oltre ad informare tempestivamente l’amministrato circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Nel caso in cui l’amministratore di sostegno, invece, agisca ignorando tale obbligo e con tale comportamento “intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”, potrebbe incorrere nell’abuso di ufficio;
- reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.): tale reato punisce il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni rende una falsa attestazione (per esempio, nel caso in cui l’amministratore di sostegno dichiarasse falsamente che l’amministrato si trova in condizioni di indigenza per poter beneficiario di contributi economici).
E’ di tutta evidenza, pertanto, la maggiore idoneità della nomina dell’amministratore di sostegno (ovviamente se sussistono le condizioni per la richiesta), piuttosto che il rilascio di procura notarile, proprio per il controllo da parte di un soggetto terzo (il giudice tutelare) dell’operato di chi gestisce il patrimonio.